(massima n. 1)
Il mancato assolvimento del duplice obbligo di comunicazione di avvio del procedimento rinveniente dagli artt. 11 e 16, D.P.R. n. 327/2001 determina l'illegittimitą dell'atto dichiarativo della pubblica utilitą e di quelli successivi, dovendosi escludere l'applicabilitą, nella materia de qua, della sanatoria di cui all'art. 21-octies, comma 2, Legge n. 241/1990.