(massima n. 1)
E' configurabile il reato di maltrattamenti in situazione di condivisa genitorialitą, anche in assenza di convivenza, a condizione che la filiazione non sia stata un evento meramente occasionale ma si sia quantomeno instaurata una relazione sentimentale, ancorché non pił attuale, tale da ingenerare l'aspettativa di un vincolo di solidarietą personale, autonomo rispetto ai doveri connessi alla filiazione.