(massima n. 1)
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la condotta descritta dall'art. 517 cod. pen. con la formula "mette altrimenti in circolazione" si riferisce a qualsiasi attivitą con cui si mira a far uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce, tra le quali, pertanto, deve essere ricompresa anche la mera presentazione alla dogana di prodotti industriali che recano segni atti ad indurre in inganno il compratore sulla loro origine.