(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del reato di concorrenza illecita ex art. 513-bis cod. pen. non č necessario che i comportamenti ivi contemplati siano diretti nei confronti dell'imprenditore concorrente, non essendo tale caratteristica espressamente richiesta dalla norma a fronte di condotte che ben possono coinvolgere anche persone diverse da quello.