(massima n. 1)
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di falsificazione di un assegno circolare non rientra pił tra quelle soggette a sanzione penale, integrando un mero illecito civile, atteso che detto assegno č per sua natura non trasferibile.