(massima n. 1)
In tema di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, non č sufficiente ad escludere la configurabilitā del reato la presenza sui prodotti commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale degli stessi e del marchio di cui l'agente č titolare, in quanto occorre verificare se, in concreto, la dicitura e il marchio aggiuntivo siano idonei ad escludere il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti, assumendo, a tal fine, rilievo determinante verificare la posizione sul prodotto di tali elementi rispetto a quella del marchio altrui - nella prospettiva di un'immediata e contestuale leggibilitā di entrambe le indicazioni, che garantisca ai terzi la possibilitā di apprezzare il carattere non autentico del marchio - cosė come rileva la collocazione di quest'ultimo sul prodotto. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva convalidato il sequestro probatorio di capi di abbigliamento contraffatti in quanto l'etichetta che poteva rivelare la non originalitā degli stessi, non essendo chiaramente visibile, era inidonea ad escludere in concreto il rischio di confusione sulla loro natura).