(massima n. 1)
L'uso di marchi e segni distintivi punito dall'art. 473 cod. pen., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l'uso punito, pił severamente, dall'art. 474 cod. pen. č direttamente connesso all'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato gią apposto il contrassegno su una determinata merce. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente determinata, ai sensi degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen., la competenza territoriale dell'autoritą giudiziaria nel cui circondario era stata operata l'apposizione delle etichette contraffatte su alcuni prodotti alimentari, in luogo di quella competente per la sede dello studio grafico che aveva realizzato la contraffazione, su commissione dei titolari dello stabilimento produttivo).