(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, il requisito della forza intimidatrice promanante dal sodalizio non puō essere escluso per il sol fatto che la sua percezione all'esterno non č generalizzata nel territorio di riferimento, o che un singolo non si č piegato alla volontā dell'associazione o, addirittura, ne ignori l'esistenza. (Fattispecie in tema di costituzione di nuova struttura criminale).