(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilitā della speciale attenuante prevista dall'art. 8, d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, per coloro che si dissociano dalle organizzazioni di tipo mafioso adoperandosi per evitare che l'attivitā delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, non č necessaria la formale contestazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 della stessa legge, ma č sufficiente che di questa ricorrano i presupposti.