(massima n. 1)
La volontà di risoluzione di un contratto non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in altre domande, deduzioni e richieste, sia pure di diverso contenuto, giudizialmente formulate. In particolare, la volontà di risoluzione del contratto di compravendita può essere implicitamente contenuta nella domanda (nella specie: ricorso per decreto ingiuntivo) con la quale uno dei contraenti chiede giudizialmente la condanna dell'altro, rimasto inadempiente, alla restituzione della somma al medesimo versata al momento della stipulazione del contratto. Tale principio non è contraddetto dalla disposizione dell'art. 1519 c.c. che, con carattere di specialità, nella vendita di cose mobili senza dilazione per il pagamento del prezzo, attribuisce al venditore azione per riprendere dal compratore il possesso delle cose vendutegli ma non pagate, lasciando provvisoriamente in vita il contratto.