(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'articolo 414, terzo comma, cod. pen., non basta l'esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, ma occorre che il comportamento dell'agente sia tale per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio effettivo della consumazione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'esito proscioglitivo del giudizio di merito, in relazione alla pubblicazione su un sito internet, da parte dell'agente, di scritti contenenti espressioni offensive nei confronti della vittima di un attentato terroristico, rivendicato da un gruppo di area anarco-insurrezionalista, unitamente a generiche manifestazioni di solidarietą verso "i compagni arrestati" ed incitamenti all'azione diretta).