(massima n. 1)
Il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall'art. 414 cod. pen., č reato di pericolo concreto e non presunto e richiede di conseguenza per la sua configurazione un comportamento che sia ritenuto concretamente idoneo, sulla base di un giudizio "ex ante", a provocare la commissione di delitti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato dalla pubblicazione di alcuni opuscoli con cui si affermava che "i C.I.E. si chiudono con il fuoco" da parte di un gruppo che aveva organizzato in precedenza attentati incendiari contro alcuni C.I.E.).