(massima n. 1)
In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, qualora la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis cod. pen. venga riconosciuta in ragione della ritenuta esiguitą del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuitą di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.