(massima n. 1)
In tema di peculato d'uso, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuitą ricorre quando il reato, valutato nella sua globalitą, presenti una gravitą contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entitą del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni altra caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non riconoscere l'attenuante in relazione a due condotte di uso dell'autovettura di servizio, con cui l'imputato era stato visto nei pressi di un night club a notte fonda, e di uso abusivo del telefono di servizio, da cui egli aveva effettuato oltre tremila telefonate per fini privati, tenuto conto della ripetitivitą delle condotte e del loro disvalore anche dal punto di vista soggettivo).