(massima n. 1)
Il delitto di corruzione in atti giudiziari può essere realizzato anche nella forma della corruzione cosiddetta susseguente, essendo indifferente che l'atto compiuto sia conforme o meno ai doveri d'ufficio, assumendo rilievo preponderante la circostanza che l'autore del fatto sia venuto meno al dovere costituzionale di imparzialità e terzietà soggettiva e oggettiva alterando la dialettica processuale.