(massima n. 1)
Integra il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., e non quello di truffa aggravata, la condotta dell'insegnante che, senza porre in essere comportamenti fraudolenti in aggiunta al silenzio serbato in ordine alla cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione, continui a ricevere indebitamente lo stipendio mensile. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che il comportamento dell'imputata era da considerarsi meramente omissivo e che sarebbe stato onere dell'istituto scolastico comunicare al Ministero dell'istruzione la cessazione del rapporto o qualsiasi altra variazione contrattuale).