(massima n. 1)
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di una pensione d'invaliditā, qualora le erogazioni pubbliche a versamento rateizzato siano riconducibili ad un'originaria ed unica condotta fraudolenta, destinata a produrre effetti con cadenza periodica, la loro percezione conserva rilevanza penale anche in assenza di successive verifiche da parte dell'ente previdenziale e la consumazione del reato si realizza al momento dell'ultima percezione indebita. (Fattispecie in cui, avendo l'agente ottenuto, mediante la simulazione di uno stato di cecitā, la concessione di una pensione d'invaliditā, limitandosi in seguito a percepire il trattamento previdenziale, la Corte ha escluso la configurabilitā della meno grave ipotesi di cui all'art. 316-ter cod. pen., attesa l'avvenuta induzione in errore della persona offesa e la natura fraudolenta della condotta).