(massima n. 1)
Integra il delitto di peculato per distrazione la condotta del dirigente di una societą "in house" di un comune che utilizzi fondi dell'ente per provvedere al pagamento della sanzione amministrativa in materia antinfortunistica elevata al proprio dipendente, in assenza di un atto formale dell'organo amministrativo ricognitivo dell'esistenza di un obbligo giuridico o comunque di un interesse, concreto ed effettivo, a provvedere in tal senso. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste l'interesse dell'ente a provvedere al pagamento della sanzione con effetto estintivo, ai sensi dell'art.24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n.758, a condizione che la condotta illecita sia tale da comportare una responsabilitą risarcitoria dell'ente ai sensi dell'art.2049 cod.civ.)