(massima n. 1)
Il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, di cui all'art. 270-bis cod. pen., può realizzarsi anche attraverso la partecipazione ad una "cellula" operativa, ispirata alla condivisione e propaganda dell'ideologia estremistica religiosa di ispirazione "jihadista", e non richiede necessariamente la commissione di condotte violente, risultando invece sufficienti attività di supporto dell'organizzazione terroristica riconosciuta ed operante come tale, quale il proselitismo, la diffusione di documenti di propaganda, l'assistenza agli associati, la predisposizione o acquisizione di documenti falsi, addestramento ed autoaddestramento ad azioni terroristiche con l'uso della violenza. (Fattispecie relativa alla partecipazione ad una cellula operante in Italia e riferentesi all'organizzazione terroristica internazionale "IS").