(massima n. 1)
In caso di revoca di diritto, disposta normativamente, di concorsi banditi per l'assegnazione di posti appartenenti alla qualifica superiore nell'ambito della PA., l'ente pubblico che proceda al bando di nuovo concorso compie un'attività in difetto assoluto di attribuzione, con la conseguenza che nessuna efficacia giuridica può esservi collegata, onde gli atti successivi adottati riconducibili alla procedura concorsuale attivata in mancanza dell'inerente potere devono intendersi affetti da nullità e, pertanto, inidonei a giustificare l'accoglimento delle pretese dei partecipanti riconducibili all'inquadramento dipendente dall'esito del concorso medesimo.