(massima n. 1)
Sussiste la responsabilitą degli amministratori di una Comunitą montana che abbiano rideterminato l'organizzazione interna dell'ente senza attivare la procedura di preventiva informazione e consultazione dei sindacati di categoria, deliberando altresģ temerariamente di resistere nel giudizio intentato dalle medesime organizzazioni innanzi al Giudice del lavoro, a seguito del quale, previo accertamento della antisindacalitą del comportamento serbato nell'occasione, siano stati annullati i provvedimenti in contestazione e sia stata pronunciata la condanna alla rifusione delle spese processuali e a quelle legali della controparte, costituenti in concreto pregiudizio erariale.