(massima n. 1)
In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della concessione del beneficio per la seconda volta, deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163 cod. pen., anche della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva ex art. 135 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sospensione condizionale della pena detentiva irrogata con la sentenza impugnata perché questa, cumulata con quella pecuniaria irrevocabilmente sospesa con la condanna precedente, avrebbe ecceduto i limiti indicati, senza consentire l'applicazione del meccanismo di sospensione parziale previsto dall'art. 163, comma primo, ultima parte, cosģ come modificato dalla legge 11 giugno 2004, n. 145).