(massima n. 1)
Poiché la disciplina delle dimissioni dettata dall'art. 124 T.U. impiegati civ. Stato non è compatibile con il nuovo regime del rapporto di lavoro di pubblico impiego privatizzato, a quest'ultimo rapporto debbono applicarsi i criteri civilistici e deve pertanto ritenersi che la dichiarazione di dimissioni, in quanto atto unilaterale recettizio, ha l'effetto di risolvere il rapporto di lavoro dal momento in cui essa perviene a conoscenza del datore di lavoro. Deve conseguentemente ritenersi che, alla medesima stregua di quanto avviene nel rapporto di impiego privato, la cessazione del rapporto faccia venire meno l'esercizio del potere disciplinare, che può concludersi solo con un provvedimento idoneo ad incidere su di un rapporto di lavoro esistente e non già cessato.