(massima n. 1)
Devono essere disapplicati, perché contrastanti con il diritto comunitario, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. n. 174 del 1994 e l'art. 2, comma 1, D.P.R. n. 487 del 1994, laddove impediscono in assoluto ai cittadini di altri Stati membri dell'UE di assumere i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato e laddove non consentono una verifica in concreto circa la sussistenza o meno del prevalente esercizio di funzioni autoritative in relazione alla singola posizione dirigenziale.