(massima n. 1)
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con contestata recidiva reiterata).