(massima n. 1)
In tema di circostanze aggravanti, il criterio di calcolo di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. secondo cui, in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale, non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza pił grave aumentata fino ad un terzo, opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e circostanze ad effetto speciale, diversamente determinandosi un trattamento sanzionatorio non conforme al principio di legalitą ed irragionevolmente pił grave di quello previsto per il concorso tra circostanze ad effetto speciale.