(massima n. 1)
La bomba-carta, per la limitata carica esplosiva, va, di regola, ricompresa fra le "materie esplodenti", onde l'omessa denuncia all'Autoritą della sua detenzione integra la contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen. in relazione all'art 47 T.U.L.P.S., salvo che, per la natura e quantitą della carica esplosiva e per le modalitą di confezionamento, possa avere un effetto dirompente e diventare un congegno esplosivo, la cui detenzione č punita a norma dell'art. 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895.