(massima n. 1)
I reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono esclusi dall'area di applicabilitā della previsione dell'art. 649 cod. pen., pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensė con la sola minaccia. (In motivazione, la Corte ha precisato che la causa di non punibilitā per "ogni altro diritto contro il patrimonio" commesso con minaccia alle persone si applica solo alle ipotesi diverse da quelle nominativamente previste, rispetto alle quali non č richiamata la distinzione tra minaccia e violenza).