(massima n. 1)
Nel delitto di truffa, una volta accertato il nesso di causalitā tra l'artificio e il raggiro e l'altrui induzione in errore, non č necessario stabilire l'idoneitā in astratto dei mezzi usati, quando questi si siano dimostrati idonei in concreto, né vale ad escludere il delitto l'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva valutato irrilevante, ai fini della configurazione del reato di truffa, il dubbio serbato dalla vittima in merito al comportamento degli imputati che, sostando presso gli stalli destinati ai veicoli, indossando apposite pettorine e rilasciando ricevute, chiedevano ed ottenevano per il parcheggio, in area comunale, somme di denaro non dovute sulla base del regolamento comunale, trattandosi di giorno festivo).