(massima n. 1)
L'art. 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nell'attribuire agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico/amministrativo ha conferito ai dirigenti il potere di adottare tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli inerenti alla gestione del personale, non escluse eventuali dichiarazioni di decadenza dall'impiego. Resta solo la possibilitą, derogatoria ed eccezionale rispetto al principio generale, che singole norme affidino agli organi di governo provvedimenti di nomina o designazione, ex art. 4, comma 1, lettera e) dello stesso D.lgs. n. 165/2001.