(massima n. 3)
Il G.O. puō esercitare il potere di disapplicazione previsto dall'art. 63, comma 1, del D.lgs. n. 165/01, conformemente all'istituto generale di cui all'art. 5, all. E, legge n. 2248/1865, solo quando č dedotto in causa un diritto soggettivo giā sorto, su cui incida un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo, e non anche quando si deduce una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo soltanto all'esito della rimozione del provvedimento di macro organizzazione.