(massima n. 1)
In tema di reati sessuali, non integra gli estremi del reato di cui all'art. 609-undecies cod. pen. la condotta di adescamento di minore commessa al fine di avere rapporti sessuali con un minore di etą compresa tra i quattordici ed i sedici anni di etą, essendo tale finalitą estranea alle ipotesi di cui all'art. 609-quater, comma primo, n. 2) cod. pen. (Fattispecie in cui l'imputato si era spacciato per appartenente all'arma dei carabinieri al fine di ottenere un rapporto sessuale consenziente - e non a pagamento - con un minore).