(massima n. 1)
In tema di atti sessuali con minorenni, l'eventuale limitazione degli atti compiuti in danno del soggetto passivo del reato a pratiche erotiche non comportanti la congiunzione fisica non porta ad alcuna automatica qualificazione del fatto come minore gravitą, dovendo compiersi, ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 609-quater, comma quarto, cod. pen., una valutazione complessiva dell'episodio storico, dei suoi singoli elementi, della lesione inferta alla libertą sessuale del soggetto passivo del reato e dell'intensitą del danno, anche psichico, da questa patito.