(massima n. 1)
Qualora l'incarico a un magistrato si configuri come rapporto di servizio onorario, ponendosi con il rapporto di pubblico impiego in un nesso di mera occasionalitā - come quando la legge impone la nomina di un magistrato esclusivamente per le garanzie di professionalitā, indipendenza e imparzialitā, ma per lo svolgimento di compiti di natura amministrativa -, č esclusa la giurisdizione amministrativa esclusiva prevista per il rapporto di impiego dei magistrati (artt. 3 e 63 del D.lgs. n. 165 del 2001) e si applica la regola generale di riparto della giurisdizione fondata sulla distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo.(In applicazione di tale principio la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione di legittimitā del giudice amministrativo per la domanda di compenso di un magistrato relativa alla partecipazione come presidente ad un collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto (D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991) atteso che, in mancanza di espressa previsione nella legge, la previsione del compenso resta affidata alle libere determinazioni dell'autoritā, con conseguente consistenza di interesse legittimo della posizione soggettiva del privato).