(massima n. 1)
Le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco - stante il disposto dell'art. 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252 che, introducendo il comma 1-bis nell'art. 3 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha esteso il regime di diritto pubblico giā previsto per altre categorie del pubblico impiego - sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo con decorrenza dall'entrata in vigore della citata legge n. 252 del 2004. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto la reintegra nel posto assegnato e il conseguente risarcimento dei danni che si fondi su un provvedimento asseritamente illegittimo di revoca della reggenza del comando adottato in data 23 aprile 2004, anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa, č devoluta al giudice ordinario, dovendosi applicare il principio della "perpetuatio jurisdictionis".