(massima n. 1)
La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilitą, attraverso cui si convinca una persona di etą minore di anni quattordici ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra, in considerazione dell'etą della parte lesa, gli estremi della fattispecie di cui all'art. 609-quater cod. pen., e non di quella di cui al comma primo dell'art. 600-bis cod. pen.