(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale, la relazione affettiva, la cui sussistenza integra la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 5-quater, cod. pen., va limitata ai rapporti personali analoghi a quelli di tipo coniugale che abbiano facilitato il compimento del delitto, indipendentemente sia dalla convivenza con la vittima, sia dalla stabilitą e/o durata della "relazione", e non va estesa fino a ricomprendere qualsiasi legame caratterizzato da intensitą di sentimenti.(Nella fattispecie la S.C. ha censurato la sentenza di merito che aveva ravvisato i requisiti di siffatta relazione affettiva nella stabile ospitalitą offerta dall'imputato alla persona offesa, insieme alla sorella e al loro padre, presso la sua abitazione).