(massima n. 1)
Il delitto di violenza sessuale commessa ai danni di persona infraquattordicenne di cui agli artt. 609-bis, comma secondo, n. 1 e 609-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., si distingue dalla fattispecie a forma libera di atti sessuali con minorenne per la presenza di una condotta di induzione, ossia per l'attivitā di persuasione del minore succube e passivamente tollerante, che manca nel reato disciplinato dall'art. 609-quater cod. pen., nel quale il consenso del minore č viziato dalla condizione di inferioritā dovuta all'etā.