(massima n. 1)
In tema di pornografia minorile, il momento di perfezionamento del delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale pedo-pornografico, previsto dall'art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., coincide con l'immissione nella rete del materiale fotografico illecito, a disposizione dei potenziali destinatari, essendo, pertanto, irrilevante la successiva cancellazione dei file, anche se definitiva.