(massima n. 1)
Dal sistema di riparto di giurisdizione delineato dall'art. 63, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 risulta chiaramente che le controversie concernenti gli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello stesso decreto - quali atti presupposti rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, nei confronti dei quali sono configurabili astrattamente situazioni di interesse legittimo, in quanto gli effetti pregiudizievoli derivano direttamente dall'atto presupposto - spettano alla giurisdizione del g.a. Ai fini della loro attrazione alla giurisdizione del g.o., infatti, sono irrilevanti la incidenza riflessa di essi sugli atti di gestione di diritto privato dei rapporti di lavoro, nonché l'effettiva sussistenza dell'interesse al ricorso, atteso che le questioni della legittimazione, processuale e sostanziale, e delle condizioni dell'azione sono estranee all'area dei limiti esterni del potere giurisdizionale e vanno, pertanto, risolte dal giudice munito di giurisdizione.