(massima n. 1)
La nomina, con conseguente assunzione con contratto di diritto privato di durata quinquennale, a direttore dell'"Ente parco nazionale del Vesuvio" (ai sensi dell'art. 9 della legge n. 394 del 1991) non implica una procedura a carattere concorsuale, sia perché è assente il carattere essenziale della indicazione di una scelta-graduatoria fondata sulla prevalenza di maggiore idoneità nell'esercizio delle funzioni di direttore del parco di alcuni candidati su altri, sia perché l'iscrizione all'albo degli idonei all'attività di direttore di parco rientra tra gli atti endoprocedimentali privi di effettiva rilevanza ai fine della decisione effettuata dal ministro competente e si colloca tra gli atti prodromici che non derogano alla normativa di carattere generale che attribuisce al giudice ordinario la cognizione sulle controversie concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali (art. 63, comma 1, D.lgs. n. 165 del 2001), ancorché in esse vengano in questione atti amministrativi presupposti. Ne consegue che la nomina a direttore del predetto Ente si risolve in una "determinazione per l'organizzazione degli uffici" ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 165 del 2001, così da configurarsi come espressione di un potere privato del datore di lavoro, e la controversia in base alla quale se ne chieda l'annullamento rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.