(massima n. 1)
Le controversie relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro anteriore alla data del 15 settembre 2000 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma devono essere state proposte entro il suddetto termine.Tale data, entro la quale, nell'ambito del rapporto di impiego pubblico, le controversie relative al periodo del rapporto di lavoro precedente il 30 giugno 1998 avrebbero dovute essere instaurate, è stata concepita dal legislatore non già quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale: con il che, elasso il termine ne ultra quem, la domanda non può più essere proposta né innanzi ai giudice amministrativo né davanti al giudice ordinario, (cfr., ex multis. Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 785).