(massima n. 1)
La figura dell'ufficiale giudiziario "dirigente" - appartenente al ruolo degli impiegati dello Stato inseriti nell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia (fin dal D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, recante la disciplina dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) - non individua una qualifica autonoma, caratterizzandosi solo funzionalmente in quanto esplicante attività interna di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro, ed è stata anch'essa interessata dalla disciplina del nuovo assetto dei profili funzionali intervenuto per effetto della legge 11 luglio 1980, n. 312, con conseguente corrispondenza delle attribuzioni rivestite in base al precedente ordinamento a quelle delle qualifiche identificate successivamente dal D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219. Questa corrispondenza non può dirsi incisa dal sopravvenuto D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (che ha aggiunto profili professionali di nuova istituzione), con l'effetto che i dirigenti degli uffici UNEP già inquadrati nella VII qualifica funzionale si sarebbero trovati a svolgere compiti, a "rilevanza esterna", ascritti alla VIII qualifica funzionale (con correlato diritto alla corrispondente retribuzione), essendo in proposito necessario che il relativo mutamento di quadro normativo fosse stato indotto da una fonte di rango primario. A seguito della nuova disciplina introdotta per effetto del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (diretta a fornire un assetto fondamentalmente omogeneo a tutti i rapporti di lavoro pubblico e che ha individuato i nuovi profili direttivi inquadrati nella categoria C), è divenuta operante la previsione che demanda alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto, con salvezza delle materie riservate alla legge, agli altri atti normativi e a quelli amministrativi, con l'effetto che anche gli ufficiali giudiziari (inclusi i "dirigenti") sono da ritenersi compresi nell'area di applicazione del C.C.N.L. integrativo del comparto dei dipendenti dal Ministero della Giustizia, sottoposto alle condizioni di applicabilità stabilite dall'art. 40, comma terzo, del suddetto D.lgs. n. 165 del 2001.