(massima n. 1)
In materia di ufficiale giudiziario dirigente, va escluso, anche successivamente all'individuazione delle sedi "di notevole complessitą e rilevanza" operata con il D.M. 6 aprile 2001, che l'art. 25 del contratto collettivo integrativo per il personale del Ministero della giustizia del 5 aprile 2000 sia idoneo a determinare un automatico inquadramento nella qualifica C3 dei dirigenti UNEP delle sedi specificate (nella specie, della Corte d'appello di Firenze), dovendosi interpretare la clausola contrattuale integrativa, che si limita a prevedere una migliore articolazione del sistema classificatorio rispetto a quello previsto dal C.C.N.L., alla luce del principio di legalitą dell'azione amministrativa e del divieto di sottoscrivere contratti integrativi in sede decentrata in contrasto con i vincoli di bilancio risultanti dalla programmazione annuale e pluriennale, in coerenza con le disposizioni del C.C.N.L. di comparto, il quale impone l'adozione di una procedura selettiva per l'accesso alle qualifiche superiori, potendosi riconoscere, per il periodo successivo alla data di efficacia del 15 agosto 2001 del citato D.M., solo le differenze retributive per lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori.