(massima n. 1)
In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, integra l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in relazione all'art. 517 cod. pen., la consapevolezza dell'importazione per la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine. (Nella fattispecie, l'imputato aveva importato prodotti dalla Romania che presentavano la stampigliatura "Made in Italy").