(massima n. 1)
In tema di delitti contro l'industria ed il commercio, l'esposizione per la vendita al pubblico di giocattoli con un marchio CE, acronimo di China Export, differente da quello CE (Comunità Europea) per la sola impercettibile diversa distanza tra le due lettere, integra il tentativo del reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 cod. pen., in quanto la marcatura europea non solo consente la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario, ma, attestando la conformità del bene agli standard europei, costituisce anche una garanzia della qualità e della sicurezza di ciò che si acquista.