(massima n. 1)
Integra il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. qualunque comportamento violento o minatorio posto in essere nell'esercizio di attivitą imprenditoriale al fine di acquisire una posizione dominante non correlata alla capacitą operativa dell'impresa, tra cui anche gli atti impeditivi dello svolgimento dell'altrui libera concorrenza. (In motivazione la Corte ha precisato che la nozione di atti di concorrenza illecita deve essere interpretata tenendo conto non soltanto delle condotte tipizzate dall'art. 2598, n.1 e 2, cod. civ., ma anche di ogni altra condotta contraria "ai principi della correttezza professionale e idonea a danneggiare l'altrui azienda" di cui al n. 3 dello stesso art. 2598).