(massima n. 1)
L'art. 1, comma 207, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - secondo il quale l'art. 18, primo comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, deve interpretarsi nel senso che la quota percentuale di ripartizione della incentivazione per la progettazione di opere pubbliche, "č comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione" - č norma di interpretazione autentica, con efficacia, retroattiva, che č enunciabile nello specifico ambito, senza che rilevi la circostanza che il legislatore sia giā intervenuto sulla norma con l'art. 3 comma 29 della legge n. 350 del 2003, trattandosi, quest'ultima di disposizione diretta a disciplinare la ripartizione dei compensi per i soli enti locali, senza rinnovare il testo dell'art. 18, primo comma citato. Nč in senso contrario č invocabile il successivo art. 1, comma 223, della legge 266 del 2005, secondo il quale il comma 207 costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi, giacché, riguardando la interpretazione autentica anche le vicende verificatesi anteriormente, lo stesso comma 223 va letto in collegamento con il principio di derogabilitā della legge ad opera della contrattazione collettiva, stabilito dall'allora vigente art. 2, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Nella specie, la S.C., facendo applicazione della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 207, della legge n. 266 del 2005, sopravvenuta alla sentenza impugnata, ha cassato tale pronuncia e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta da taluni dipendenti comunali al fine di percepire, dalla propria amministrazione, le incentivazioni previste dal citato art. 18 al netto degli oneri di previdenza ed assistenza a carico del Comune stesso).