(massima n. 1)
Con l'annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilitą dell'opera viene rimosso il vincolo funzionale tra la dichiarazione di pubblica utilitą stessa e la condotta dell'amministrazione, destinata ad assumere la connotazione non pił di attivitą amministrativa esecutiva di un potere ablativo, ma di mera attivitą di fatto, autonoma e indipendente; con la conseguenza, comune a qualsiasi occupazione senza titolo di beni altrui: a) che il proprietario conserva la titolaritą del bene; b) che la perdurante occupazione dell'immobile da parte della p.a. mantiene, a sua volta, il carattere di fatto illecito permanente; c) che il proprietario suddetto ove rinunci ad avvalersi della tutela reale e non mostri interesse per il suo fondo, ha diritto al risarcimento del danno da liquidare unicamente in base al criterio generale stabilito dall'art. 2043 c.c. per qualsivoglia fatto illecito.