(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, la comunicazione di avvio delle procedure ablative deve essere fatta a coloro che risultino proprietari del terreno sulla base delle risultanze catastali, con la conseguenza che l'amministrazione non è tenuta a indagini ulteriori, finalizzate ad accertare l'identità di coloro che sono effettivamente titolari della proprietà, ma può limitarsi a registrare quanto indicato in catasto senza che ne risulti compromessa la legittimità della procedura, con la conseguenza che la mancata comunicazione al proprietario effettivo, che non risulti tale dalla documentazione, può impedire solo il decorso degli eventuali termini, ma non costituisce motivo di illegittimità della procedura.